Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments regarding drug possession liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaetano Buda inadmissible because the arguments were manifestly unfounded and lacked specific detail. The appellant claimed the lower court erred in applying criminal liability for drug trafficking instead of administrative penalties under Article 75 of the relevant decree, but the court found the appeal's articulations entirely assertive. Consequently, the court ruled that the appellate court's reasoning was logical, legally correct, and consistent with established jurisprudence regarding drug possession, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, Art. 75 D.P.R. 309/90: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack specificity, as the reviewing court must not re-evaluate the factual findings of the lower court unless a clear legal error is demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUDA GAETANO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 03/08/1999 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 325/2022 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gaetano Buda ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con due motivi, vizio motivazionale e violazione di legge in punto di ritenuta respon- sabilità per il reato di cui all'art. 73, laddove si sostiene che, invece, i fatti anda- vano ricondotti all'ipotesi sanzionata amministrativamente di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla Calabrò e anche dal padre dell'imputato, Buda Antonino (cfr. pagg. 4-5 della sen- tenza impugnata).
Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991;
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695; Sez. 3, n. 43496 del 2/10/2012, Romano, Rv. 253607).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 325/2022 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il Co (ìigliere estensore Il Presidente n V nzo Pz1 lJa • Dohatellaf_erra DEPOSITATO IN C