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Ordinanza — n. 17594/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because substantive grounds are no longer admissible for plea bargain appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the grounds relied upon were no longer admissible for appeals against plea bargain sentences. The appellant argued for a retrial based on substantive and procedural violations, including the failure to issue an acquittal, but these grounds fell outside the limited scope permitted by recent legislative reform. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Appeals against plea bargain sentences are now limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty, excluding substantive review of facts or evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing substantive grounds exclusion legislative reform 2017 procedural costs award processo equo perseguimento penale per diffamazione perizia per accertamento dell'età

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 1 comma 51 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi db ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi db ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUDI FIRAS nato il 01/09/2000 avverso la sentenza del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 221/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Khoudi Firas ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc., pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi db ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cosi:. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il Cqisigliere est nsore Il FA/tsidente en p z4e a D Ila Ferran Gtle DEPOSITATO IN CAN