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Ordinanza — n. 17591/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17591/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17591/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Maiorelli Marino nato a Bologna il 8/05/1968 avverso la sentenza del 29/10/2020 emessa dalla Corte d'appello di Bologna Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilitàper il reato di cui all'art. 337 cod, pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivaziDne contenuta nella sentenza impugnata (pag. 1 e 2), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17591/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod, pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivaziDne contenuta nella sentenza impugnata (pag. 1 e 2), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della querela penale impunità diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Maiorelli Marino nato a Bologna il 8/05/1968 avverso la sentenza del 29/10/2020 emessa dalla Corte d'appello di Bologna Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilitàper il reato di cui all'art. 337 cod, pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivaziDne contenuta nella sentenza impugnata (pag. 1 e 2), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il •jn gliere estensore Il Presiderfite igna Anna Crcuolo 11.---1POSITATO IN CANCELLERJA oggi,