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Ordinanza — n. 17589/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed for a ground not permitted by law. The appellant, Fortunato Riccardo, challenged a settlement sentence for aggravated theft solely on the basis of insufficient reasoning, whereas the law restricts appeals to specific issues like legal qualification or sentence legality. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against settlement sentences under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific grounds regarding the expression of will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding generic complaints about lack of detailed motivation.

Parole chiave

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settlement sentence appeal admissibility grounds Article 448 c.p.p. lack of motivation procedural inadmissibility aggravamento della pena pluralità di motivazioni modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n.
art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO RICCARDO nato a ANDRIA il 18/03/1971 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di TRANI(dato avviso alle partì udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza del 7.9.2021, ora impugnata, il Tribunale di Trani ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr L /)'£) DEPOSITATO IN CA LLERIA 9ggi,