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Ordinanza — n. 17588/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by unrepresented defendant declared inadmissible due to lack of special court lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17588/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the personal appeal filed by the defendant inadmissible de plano. The defendant, representing himself without a lawyer, argued against a conviction for aggravated theft, but the court noted that the appeal was submitted without the mandatory signature of a special court lawyer. The court ruled that the 2017 law amendment requires all appeals filed after August 3, 2017, to be signed by a qualified defender, rendering the personal submission void.

Regesto Legislator

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Law n. 103 of June 23, 2017; Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility special court lawyer requirement unrepresented defendant appeal Criminal Procedure Code 2017 signature formalities appeal truffa in materia di credito abuso di carte-chèques imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Law n. 103 of June 23, 2017
Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48096 of 10/09/2018, Ahnned Farouk
Sez. U, n. 8914 of 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNELLO PIETRO nato a MARSALA il 05/09/1983 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per i delitti di furto pluriaggravato e 493 ter cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione illogica.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahnned Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 18.5.2021. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Edu rdo de Grerio t/u (L( DEPOSITATO IN CA CELLERI