Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of reasoning regarding subjective element.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaint regarding the subjective element lacked specific factual grounds. The lower court had already established that the defendant knew his true age of 18 in September 2017 through a dental X-ray examination, rendering the claim of ignorance irrelevant. Consequently, the court rejected the appeal as generic and ordered the applicant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint lacks specific factual grounds and merely repeats generic arguments without addressing the specific reasoning provided by the lower court on the contested point.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE ASSANE nato il 12/06/2002 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giusl:izia per il reato di cui all'art 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo all'elemento soggettivo della fattispecie.
Considerato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relazione con la motivazione resa sul punto riguardo al quale la Corte territoriale ha sottolineato che l'imputato nell'ambito di un diverso procedimento penale era stato sottoposto ad esame radiografico delle arcate dentarie, tramite il quale si era accertato che nel Settembre 2017 aveva almeno 18 anni e che il risultato gli era stato comunicato. Pertanto al momento della dichiarazione oggetto del presente giudizio ( Agosto 2019) era a conoscenza della sua età effettiva.
Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Strfa o Palla Ji ùft ' DEPOSITATO IN CAN E/3I4