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Ordinanza — n. 17581/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy sentence for lack of motivation and apparent reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Acquisti inadmissible regarding his conviction for bankruptcy. The appellant argued the lower court lacked motivation and suffered from apparent reasoning defects, seeking a re-evaluation of the evidence. The court rejected these claims because appellate judges cannot re-read factual elements or substitute their own assessment of testimonial evidence for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The court of appeal lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for the trial judge's, rendering appeals based on alleged lack of motivation or apparent reasoning defects inadmissible when the lower court's decision is logically sound.

Parole chiave

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appellate review limits bankruptcy conviction lack of motivation apparent reasoning defect evidence assessment procedural inadmissibility Corte di Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUISTI BRUNO nato a CITTA' DI CASTELLO il 08/12/1955 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUG:[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta patrimoniale rideterminando la pena principale e le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando col primo motivo la mancanza di motivazione; col secondo ed il terzo il vizio di motivazione apparente.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove testimoniali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine da 6 a 10 - le ragioni del suo convincimento, confutando le argomentazioni della difesa in riferimento alle prove assunte.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Stqfan;t1la-1-1-a- 5, (k ( DEPOSITATO IN ELLER1A