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Ordinanza — n. 17579/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new recidivism argument not raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the argument regarding recidivism was raised for the first time in this proceeding. The appellant, Faralla Elio, challenged the lower court's confirmation of a conviction for injuries, claiming a lack of reasoning on recidivism. The court rejected this claim as it violated procedural rules prohibiting the introduction of new grounds for recidivism at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609/2 c.p.p.: Arguments concerning recidivism must be raised in the appeal; failure to do so renders such arguments inadmissible at the cassation level.

Parole chiave

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recidivism procedural rule cassation inadmissibility new grounds appeal procedural violation criminal appeal dismissal recidiva nell'infrazione motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609/2 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARALLA ELIO nato a MESSINA il 21/12/1987 avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando mancanza della motivazione quanto alla ritenuta recidiva.

Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa appare nuova in quanto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, non essendo stata rappresentata nei motivi di appello doverosamente consultati dal Collegio ed è,per questo linammissibile ai sensi dell'art 609/2 cpp Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefiàsr1Q P Ila C (i 9 L-- DEPOSITATO IN CAN ERIA, • O 4 MA 2