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Ordinanza — n. 17578/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual elements in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant complained about the lack of reasoning regarding his liability for aggravated theft, but failed to specify the factual elements underlying his criticism. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specifically identify the factual elements supporting the criticism; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement factual elements Code of Criminal Procedure aggravated theft procedural costs lack of motivation allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASIO PELLEGRINO nato a MONTESARCHIO il 15/11/1955 avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancanza di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato . Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. (c DEPOSITATO IN CAN ELLERIA 04 M