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Ordinanza — n. 17576/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion is not subject to new evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's sentence was excessive and lacked logical motivation regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected this claim, ruling that sentencing falls within the trial judge's discretion and cannot be re-evaluated on appeal unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of criminal punishment is a matter of judicial discretion and is inadmissible for review in cassation unless it results from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing cassation inadmissibility logical motivation defect aggravating mitigating circumstances criminal penalty congruity modifica della sentenza aggravamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTUZZI TOMAS nato a LEGNAGO il 23/10/1988 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di tentato furto pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro genericissime le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio DEPOSITATO IN CANCELLE