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Ordinanza — n. 17575/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17575/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17575/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO CIRO nato a MONTEMESOLA il 30/08/1967 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di lesioni e minaccia. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionat:orio eccessivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17575/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionat:orio eccessivo.

Parole chiave

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gravità della pena sanzione penale pena sproporzionata riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO CIRO nato a MONTEMESOLA il 30/08/1967 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di lesioni e minaccia. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionat:orio eccessivo.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che — nel caso di specie — non ricorre, apparendo, peraltro o generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Greciorio Dr. St9ft o Palla c2 DEPOSITATO IN CAN LENA ogg