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Ordinanza — n. 17574/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentencing and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17574/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding excessive sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The defense argued for a new evaluation of the penalty's congruity and the recognition of mitigating factors, but the court affirmed that sentencing discretion is protected from cassation review unless motivated illogically. The court found the lower court's reasoning based on the gravity of facts and harm to be sufficient and not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the congruity of the penalty imposed by the court of first instance, as sentencing falls within the judge's discretion, and the denial of generic mitigating circumstances is unchallengeable if the decision is not manifestly illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances illogical motivation Cassazione inadmissibile pena di giustizia aggravamento della pena modifica della sentenza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011 - Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 - Giovane
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO KEVIN nato a VITTORIA il 17/11/1998 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro o generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito alla gravità dei fatti ed ai gravi danni arrecati alle persone offese è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Greciorio Dr. Stefàn9 DEPOSITATO 1:5n1