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Ordinanza — n. 17572/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of new recidivism claim raised late in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant raised the issue of recidivism for the first time during the cassation phase. The lower court had already evaluated the evidence and rejected the defense's arguments regarding the defendant's liability. The court ruled that introducing new grounds for recidivism at this stage violates procedural rules, preventing a re-evaluation of facts reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: New allegations of recidivism raised for the first time in the cassation appeal are inadmissible as they constitute a new ground for conviction not examined in prior proceedings.

Parole chiave

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recidivism inadmissibility cassation appeal new grounds procedural violation Italian Criminal Procedure late submission recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLES CARENINI LUCIA nato a BERGAMO il 12/07/1955 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove testimoniali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, confutando le argomentazioni della difesa in riferimento alle prove orali assunte.

Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa appare nuova in quanto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è per questo inammissibile ai sensi dell'art 609/2 cpp Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gr? orio j, Dr Stefano Palla DEPOSITATO IN CANCE E