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Ordinanza — n. 17567/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17567/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/05/1978 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; •. Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di furto pluriaggravato,qualificandoli ai sensi dell'ad 56 cp e rideterminando la pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17567/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di furto pluriaggravato,qualificandoli ai sensi dell'ad 56 cp e rideterminando la pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente attività criminosa riabilitazione precedenti penali gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/05/1978 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; •. Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di furto pluriaggravato,qualificandoli ai sensi dell'ad 56 cp e rideterminando la pena.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva. Considerato che, riguardo alla ritenuta recidiva correttamente sono state valorizzate le numerose precedenti condanne per delitti della stessa specie, allo scopo di ritenere l'ulteriore condanna all'esito del presente giudizio ,significativa di una più accentuata pericolosità e di una più spiccata tendenza delinquenziale. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stetatlo palla DEPOSITATO IN CA LLERIACA