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Sentenza — n. 17563/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17563/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17563/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YANG YINANG nato il 21/04/1969 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo eccependo - anche con la memoria depositata telematicamente - la prescrizione del reato maturata prima della deliberazione della sentenza di appello. Considerato che il motivo di ricorso è fondato, poiché - come dedotto specificamente dal ricorrente anche tramite la memoria depositata il fatto-reato è stato compiuto il 25.8.2012 e la sentenza impugnata è stata emessa il 6.11.2020. Osservato che la Corte di appello ha ritenuto non compiuto il termine prescrizionale in quanto ha computato nella sospensione del termine della prescrizione, oltre all'arco temporale di 186 giorni per accoglimento dell'istanza della difesa, anche il secondo periodo derivante dal rinvio d'Ufficio dal 22.5.2020 al 6.11.2020 ma che il secondo periodo di sospensione è stato determinato dal provvedimento del capo dell'Ufficio Giudiziario assunto ai sensi del'art 83 Divo 18/2020 comma 7 lett g. Considerato che - come puntualmente dedotto dalla difesa nella memoria - la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art 83/9 del di 18/20 nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7 lett.g) ed in ogni caso non oltre il 30 Giugno. Osservato che, pertanto, la Corte territoriale ha errato nel valutare sospeso il corso della prescrizione per l'intero periodo della decorrenza dei termini prevista dalla legge 27/2020 per l'emergenza pandemica e che, al netto del suindicato arco temporale, il termine prescrizionale si è compiuto il 1 Novembre 2020, prima della sentenza per cui è ricorso. Ritenuto che il Collegio deve rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine e che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. Stsfa no galla-, DEPOSITATO IN CANCELLERIA , oggi, --------

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Sentenza — n. 17563/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo eccependo - anche con la memoria depositata telematicamente - la prescrizione del reato maturata prima della deliberazione della sentenza di appello. Considerato che il motivo di ricorso è fondato, poiché - come dedotto specificamente dal ricorrente anche tramite la memoria depositata il fatto-reato è stato compiuto il 25.8.2012 e la sentenza impugnata è stata emessa il 6.11.2020. Osservato che la Corte di appello ha ritenuto non compiuto il termine prescrizionale in quanto ha computato nella sospensione del termine della prescrizione, oltre all'arco temporale di 186 giorni per accoglimento dell'istanza della difesa, anche il secondo periodo derivante dal rinvio d'Ufficio dal 22.5.2020 al 6.11.2020 ma che il secondo periodo di sospensione è stato determinato dal provvedimento del capo dell'Ufficio Giudiziario assunto ai sensi del'art 83 Divo 18/2020 comma 7 lett g. Considerato che - come puntualmente dedotto dalla difesa nella memoria - la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art 83/9 del di 18/20 nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7 lett.g) ed in ogni caso non oltre il 30 Giugno. Osservato che, pertanto, la Corte territoriale ha errato nel valutare sospeso il corso della prescrizione per l'intero periodo della decorrenza dei termini prevista dalla legge 27/2020 per l'emergenza pandemica e che, al netto del suindicato arco temporale, il termine prescrizionale si è compiuto il 1 Novembre 2020, prima della sentenza per cui è ricorso. Ritenuto che il Collegio deve rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine e che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. Stsfa no galla-, DEPOSITATO IN CANCELLERIA , oggi, --------

Parole chiave

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contraffazione di merci durata dell'infrazione termini di prescrizione limitazione della commercializzazione difesa contro le pratiche commerciali illecite prezzi imposti
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