Italian court dismisses appeal against theft conviction citing lack of review power over factual evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim regarding the illogical reasoning of the lower court's decision. The defendant argued that the court failed to apply the non-punishability provision of Article 131 bis of the Penal Code and questioned the factual basis for the conviction. The court ruled that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own assessment of proof, reserving such power exclusively for the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of proof, as the evaluation of evidence is exclusively reserved to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO ANTONINA PATRIZIA nato a CARMAGNOLA il 11/07/1976 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando - anche con memoria depositata telematicamente - vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.
Considerato che le censure espresse in entrambi i motivi aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e ad operai dell'attuale ricorrente.
Tenuto conto che la causa di esclusione della punibilità ex art 131 bis col) non è applicabile al delitto di furto pluriaggravato quoad poenam Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefano P0-1-1-a--- f1/4 DEPOSITATO IN CELLENA