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Ordinanza — n. 17558/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17558/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17558/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROLLO ANTONIA nato a PALERMO il 24/06/1944 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17558/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni responsabilità del conduttore contratto per la fornitura di energia materiale elettrico e apparecchiature radio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROLLO ANTONIA nato a PALERMO il 24/06/1944 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Considerato che le censure espresse in entrambi i motivi aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e ad opera dell'attuale ricorrente.

Tenuto conto che la causa di esclusione della punibilità ex art 131 bis cpp non è applicabile al delitto di furto pluriaggravato quoad poenam Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio