Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning regarding denial of desistance under Art 56/3 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of illogical reasoning regarding the denial of desistance under Article 56/3 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to recognize desistance, but the Court held that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own assessment for that of the trial court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56/3 c.p.; Art. 364 c.p.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for the trial judge's, rendering an appeal based on a different factual evaluation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SABINA nato a ROMA il 25/02/1981 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di tentato furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al denegato riconoscimento della desistenza ex art 56/3 cp.
Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2:003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato escludendo, con le argomentazioni espresse alle pagine 4 e 5 del testo, la configurabilità della desistenza nella condotta tenuta dall'imputata. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stf,Tri DEPOSITATO