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Ordinanza — n. 17550/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of generic mitigating circumstances due to judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17550/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's complaints regarding excessive sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The defense argued for a new evaluation of the sentence's congruity and the recognition of generic mitigating factors, citing logical flaws in the lower court's reasoning. The court ruled that sentencing discretion is protected from cassation review unless arbitrary or illogical, and that denying generic mitigating circumstances based on prior criminal record is justified and unchallengeable.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that sentencing discretion is immune from cassation review unless arbitrary or illogical, and the denial of generic mitigating circumstances based on prior record is justified and unchallengeable.

Parole chiave

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judicial sentencing discretion generic mitigating circumstances cassation inadmissibility prior criminal record logical reasoning requirement aggravamento della pena attenuazione della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito ai gravi precedenti penali dell'imputato,è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011 - Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 - Giovane
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCHI DANIEL nato il 20/02/2000 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui furto aggravato e resistenza ex art 337 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle generiche.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, per latro generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito ai gravi precedenti penali dell'imputato,è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Preside