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Ordinanza — n. 17549/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17549/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAI MIRCO nato a MONZA il 16/01/1974 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte dli Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto tentato pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio eccessivamente severo..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17549/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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aggravamento della pena tentate lesioni personali gravi revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAI MIRCO nato a MONZA il 16/01/1974 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte dli Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto tentato pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio eccessivamente severo..

Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in genericissime affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto dei criteri di determinazione della pena,che risulta correttamente applicata.

Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gre9 orio 7 Dr. Sterpo P DEPOSITATO IN