Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17548/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, ruling facts are within trial court's exclusive domain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17548/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding their criminal conviction for aggravated theft. The defendants argued the lower court's reasoning was illogical and requested a re-evaluation of photographic evidence, but the Court held that factual assessment is exclusively the trial court's prerogative. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reassess evidence, reserving such judgment solely to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual assessment exclusive illogical reasoning defense photographic evidence evaluation aggravated theft conviction altri capi d'accusa pluralità di motivazioni allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DICUONZO VALTER nato a MILANO il 17/06/1968 DICUONZO MASSIMILIANO nato a MILANO il 09/03/1967 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il delitto di furto pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, lamentando vizio di motivazione illogica.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione dell'intero compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento delle individuazioni fotografiche mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine 2 e 3 - le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e la sua attribuibilità agli imputati.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. Rilevato che appaiono errate le osservazioni della difesa circa il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravanti e recidiva. Tenuto conto che l'eccezione di prescrizione, in ragione della ritenuta inammissibilità del ricorso non è accoglibile non essendo decorso il termine di prescrizione,in quanto per il delitto di furto pluriaggravato, compiuto il 26 Novembre 2008, il termine prolungato della prescrizione è pari ad anni dodici e mesi sei di reclusione, e, pertanto, si è compiuto dopo l'emissione, in data 18 Novembre 2020, della sentenza impugnata.

PQM Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefan,o alla--)_-, r DEPOSITATO IN CANCELLER