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Ordinanza — n. 17546/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17546/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17546/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENCIPE LEONARDO nato a MATTINATA il 08/12/1942 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo de: requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17546/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo de: requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione danneggiamento d'impianti elettrici motivazione inadeguata delle censure costituzionali pluralità di motivazioni allegazioni insufficientemente motivate altri capi d'accusa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENCIPE LEONARDO nato a MATTINATA il 08/12/1942 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo de: requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gr,9gorio A,T(`) IN CANCELLENA g