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Ordinanza — n. 17542/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific reasoning regarding non-prosecution grounds under Art 131 bis CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the application of Article 131 bis of the Penal Code. The appellant argued for non-prosecution based on habitual conduct, but the lower court had already justified the conviction by referencing two prior fraud cases. The court rejected the appeal because the complaint failed to specifically address the reasoning provided on the non-prosecution request.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a conviction for lack of specific reasoning is inadmissible if the complaint is generic and does not relate to the actual grounds of reasoning provided by the lower court on the specific request.

Parole chiave

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Article 131 bis Penal Code lack of specific reasoning inadmissible appeal generic complaint non-prosecution grounds Article 360 c.p.p. habitual conduct justification falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALUSARDI ANGELO nato a LODI il 19/01/1966 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 483 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato l'abitualità della condotta correttamente giustificata tramite il riferimento a due precedenti penali per truffa.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gre,gorio Dr. SteWDD ( Jty.- DEPOSITATO IN CA ELLERIA 0 4 tfA