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Ordinanza — n. 17538/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17538/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALDAN CIPRIAN DANIEL nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 477-482 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo al mancato riconoscimento del falso grossolano.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo al mancato riconoscimento del falso grossolano.

Parole chiave

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procedimento per falsità contraffazione di merci falsa dichiarazione della parte sviamento della giustizia carenza di credibilità oggettiva documenti attendibili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALDAN CIPRIAN DANIEL nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 477-482 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo al mancato riconoscimento del falso grossolano.

Considerato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto riguardo al quale la Corte territoriale ha sottolineato che per avere certezza della falsità dellla patente gli investigatori avevano richiesto informazioni all'autorità irlandese ed in seguito avevano disposto accertamenti tecnici specifici, così rispondendo alla doglianza presentata nei motivi di appello. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de egorio Dr. Stefano Ue- DEPOSITATO IN CAN LLERIA 'r oggi, __0_