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Ordinanza — n. 17437/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17437/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Calogero Lo Piccolo ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con cui la Direzione della Casa circondariale di restrizione ha vietato la detenzione di pinzette in plastica. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento rigetto provvisorio dell'opposizione ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione ricorso all'autorità di vigilanza pignorabilità limitata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO CALOGERO nato a PALERMO il 10/07/1972 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOiato avviso .11e e-. udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Calogero Lo Piccolo ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con cui la Direzione della Casa circondariale di restrizione ha vietato la detenzione di pinzette in plastica. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos' deciso il 14 aprile 2022 Il co sigli estensore Il presidente Gius Pe alucia St fa o M gini È- POSI TATA IN CANCELLE