Ordinanza — n. 17435/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Cammarata ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che ha dichiarato non luogo a provvedere in merito ad un reclamo in materia disciplinare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 02/08/1961 avverso l'ordinanza del 10/04/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Cammarata ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che ha dichiarato non luogo a provvedere in merito ad un reclamo in materia disciplinare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con estensore Il presidente Giuse D EpoSITA