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Ordinanza — n. 17434/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for erroneous qualification in plea bargain cases as non-manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Canello's appeal inadmissible regarding a plea bargain sentence. Canello argued the trial court erred in qualifying two crimes under the Penal Code, but the defense also claimed a motivation defect due to incomplete fact-finding. The court ruled that appeals against plea bargain sentences for qualification errors are strictly limited to manifest errors under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, excluding evaluative errors or motivation defects.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; In plea bargain proceedings, appeals challenging the qualification of facts are admissible only for manifest errors, excluding evaluative mistakes or defects in reasoning.

Parole chiave

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plea bargain qualification manifest error standard Code of Criminal Procedure Cassazione inadmissibility evaluative error exclusion motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p:p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANELLO GIUSEPPE nato a TORINO il 02/12/1970 avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Giuseppe Canello ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Savona ha applicato al predetto, su richiesta delle parti, la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per i reati di cui all'art. 660 e all'art. 612, comma secondo, cod. pen. Ha in tal modo dedotto un vizio di qualificazione relativamente ad entrambi i fatti 2.

Il ricorso è inammissibile. L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.

Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, il ricorrente prospetta un vizio di motivazione della sentenza quale conseguenza di incompleta ricostruzione della vicenda. Il vizio dedotto non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione.

2. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p:p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con liere estensore Il presidente Giusei Santalucia St fano Mogini DEPOS IN CANIC