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Ordinanza — n. 17433/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOCCIARO FRANCESCO nato a PALERMO 11 18/09/1986 GASPARI DAVIDE nato in GERMANIA il 17/09/1977 EHSAN ZAMURD nato in PAKISTAN il 20/09/1992 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, ha ridotto la pena inflitta a Francesco Mocciaro in anni cinque di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e ha confermato pienamente la condanna di Zamurd Ehsan e Davide Gaspari alla pena il primo di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 200.000,00 di multa e il secondo di anni tre, mesi otto di reclusione ed auro 280.000,00 di multa, tutti imputati per concorso nel reato di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998, per aver procurato illegalmente l'ingresso nel territorio di altro Stato di persone extracomunitarie, in Parma e Torino tra aprile e maggio 2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. Rilevato che la Corte di appello ha compiutamente argomentato in merito al diniego delle attenuanti generiche in favore di Francesco Mocciaro, e ha evidenziato gli elementi che militano in senso contrario ad una attenuazione della pena; rilevato che le critiche di ricorso sono generiche e non giovano a prospettare il pur invocato difetto di motivazione; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 12, comma 3- quinquies, d.

Parole chiave

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immigrazione clandestina aiuto all'evasione di detenuti politica di migrazione e asilo frode alla legge sugli stranieri polizia degli stranieri disoccupazione dei lavoratori migranti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOCCIARO FRANCESCO nato a PALERMO 11 18/09/1986 GASPARI DAVIDE nato in GERMANIA il 17/09/1977 EHSAN ZAMURD nato in PAKISTAN il 20/09/1992 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, ha ridotto la pena inflitta a Francesco Mocciaro in anni cinque di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e ha confermato pienamente la condanna di Zamurd Ehsan e Davide Gaspari alla pena il primo di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 200.000,00 di multa e il secondo di anni tre, mesi otto di reclusione ed auro 280.000,00 di multa, tutti imputati per concorso nel reato di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998, per aver procurato illegalmente l'ingresso nel territorio di altro Stato di persone extracomunitarie, in Parma e Torino tra aprile e maggio 2019.

2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Francesco Mocciaro, Ehasn Zamurd e Davide Gaspari, che hanno -dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. I ricorsi sono inammissibili. Rilevato che la Corte di appello ha compiutamente argomentato in merito al diniego delle attenuanti generiche in favore di Francesco Mocciaro, e ha evidenziato gli elementi che militano in senso contrario ad una attenuazione della pena; rilevato che le critiche di ricorso sono generiche e non giovano a prospettare il pur invocato difetto di motivazione; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 12, comma 3- quinquies, d.

Igs. n. 286 del 1998, e il ricorso sul punto si limita a contrastare l'assunto di sentenza - dell'assenza di una collaborazione capace di condurre all'individuazione della più vasta rese di soggetti coinvolti nell'immigrazione clandestina - senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni; rilevato che anche sul trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha adeguatamente motivato, rilevando che la pena si è assestata intorno ai minimi edittali e che l'aumento per l'aggravante è stato contenuto in misura modesta rispetto alla gravità dei fatti commessi; rilevato che la Corte di appello ha argomentato sulla insussistenza di un ruolo concorsuale di' minima importanza di Davide Gaspari, avendo questi contribuito a garantire la dettagliata organizzazione del trasporto dei clandestini; rilevato che le critiche di ricorso sul punto tendono ad una rivalutazione del dato di prova che non è censura non proponibile nella sede del controllo di legittimità; rilevato che parimenti adeguata è la motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello evidenziato l'assenza di elementi che possano giustificare una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio; che anche per questa parte il ricorso propone una rivalutazione del merito della vicenda, che non può divenire oggetto del sindacato di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co igliere estensore Il pr