Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal request and procedural timing issues regarding prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Priolo inadmissible. The appellant argued for lack of reasoning and omitted evidence, but the court noted these grounds were not raised during the appeal phase. Furthermore, the court determined that the prescription defense was irrelevant because the appeal was procedurally inadmissible at the time the prescription period expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 116 Cod. Str.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds were not properly deduced in the appeal act, and a prescription defense raised after the appeal judgment lacks relevance due to the inadmissibility of the appeal itself.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO SALVATORE nato a PALERMO il 05/05/1979 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha condannato Salvatore Priolo alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 116 Cod. Str., perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, guida il motociclo Beverly tg. BE3204, pur essendogli stata revocata la patente di guida, in Palermo il 2 luglio 2016.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Salvatore Priolo, che ha dedotto difetto di motivazione e vizio di omessa assunzione di prova decisiva e ha richiesto la dichiarazione di estinzione per prescrizione, essendo decorso il termine durante il periodo accordato per la stesura della motivazione della impugnata sentenza.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, richiamando i tre precedenti per violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, che ben delineano il carattere di abitualità; rilevato che la violazione di legge per omessa assunzione di prova decisiva non è stata dedotta con l'atto di appello ed è quindi ora non proponibile; rilevato che l'imputato non ha richiesto in appello la rinnovazione istruttoria; rilevato che il maturarsi del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, durante il termine per il deposito della sentenza, non ha rilievo a fronte della apprezzata inammissibilità del ricorso; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con glier stensore Il presidente lucia DEPOSITATA Step