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Ordinanza — n. 17430/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for lack of reasoning on acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17430/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Locorotondo's appeal inadmissible de plano regarding the lack of reasoning on acquittal grounds. The appellant argued the second-instance judge failed to address Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the defense counsel contended that post-2017 reforms limit such reasoning when the defendant waives appeal grounds. The court ruled that the specific procedural rule for inadmissibility under Article 610, paragraph 5-bis, of the Code of Criminal Procedure renders this complaint inadmissible without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; The appeal alleging lack of reasoning on acquittal grounds is inadmissible de plano when the defendant has waived appeal grounds, as the second-instance judge's cognition is limited to non-waived motives.

Parole chiave

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inadmissibility de plano lack of reasoning acquittal grounds second instance appeal waiver of appeal grounds Code of Criminal Procedure procedural reform 2017 procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 c.p.p.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
articolo 599-bis cod. proc. pen
1748 del 28 aprile/23 luglio 2021, ha applicato al predetto, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti.
articolo 129 c.p
Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza o meno di cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCOROTONDO VINCENZO nato a NOCI il 16/06/1981 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI!n. ollt_i~161~ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Vincenzo Locorotondo ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1748 del 28 aprile/23 luglio 2021, ha applicato al predetto, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti. Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza o meno di cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. La doglianza di ricorso si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto si ricava dall'indicazione dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che, nello stabilire la procedura de plano per le dichiarazioni di inammissibilità, fa richiamo anche alle sentenze di cd. patteggiamento in appello.

È stato sul punto affermato che "a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia." - Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 -.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 14 aprile 2022 iere estensore Il presidente StefarJ Mogini DEPOSITATA 1