Cassation court dismisses appeal against GIP's refusal to grant conditional sentence suspension due to lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the GIP's refusal to grant a conditional sentence suspension. The appellant argued for a general power to revise final judgments, but the court noted that execution judges only have authority in cases specifically predetermined by law. Consequently, the court rejected the claim of legal violation and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 167 c.p.p.: The execution judge lacks a general power to revise final judgments or grant conditional sentence suspensions outside cases strictly predetermined by law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BUGLIO SALVATORE nato a BAGHERIA il 13/06/1961 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Termini Imerese - giudice per le indagini preliminari - ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di Salvatore Lo Buglio, diretta ad ottenere la sospensione condizionale della pena in relazione ad una condanna pronunciata il 4 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2020.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Salvatore Lo Buglio, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato è immune da vizi, atteso che la pretesa del ricorrente non ha fondamento; rilevato che ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione, a tal fine interpellato, non abbia provveduto in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena oggetto di condanna irrevocabile; rilevato che il giudice dell'esecuzione ha il potere di applicare la sospensione condizionale in casi predeterminati dalla legge e non ha invece un generale potere di revisione delle pronunce irrevocabili; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e-della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il cons estensore Il