Ordinanza — n. 17426/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMARI ANGELO nato a LAUREANA DI BORRELLO il 02/06/1967 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Angelo Lamari contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Angelo Lamari contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMARI ANGELO nato a LAUREANA DI BORRELLO il 02/06/1967 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Angelo Lamari contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Angelo Lannari, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto della permanenza del pericolo concreto di contatti del ricorrente con la criminalità organizzata; rilevato che, come osservato dal Tribunale, l'attività della cosca di `ndrangheta, al cui vertice v'è il ricorrente, è tuttora operativa e attiva sul territorio di riferimento; rilevato che, come peraltro ricordato nello stesso ricorso, è recentemente intervenuta una condanna in relazione all'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di Angelo Lamari, che pure si è protestato innocente, senza però che tale dichiarazione di estraneità ai fatti possa avere un qualche rilievo a fronte dell'accertamento penale; rilevato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il Tribunale ha dato compiutamente conto della ricorrenza dei presupposti di legittimità della disposta proroga; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con estensore l presidente Giuse alucia Stefano Mogini DEPO TATA INCA