Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding baseball bat detention without specific justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against a conviction for detaining a baseball bat without justification, claiming the lower court failed to address specific details. The court ruled that the appellate judgment correctly identified the lack of a specific justification for the detention and the generic repetition of arguments regarding the bat's length and classification as sports equipment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 I n. 110 del 1975; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to confront essential facts established in the contested judgment, such as the absence of a specific justification for detention.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 11/05/1959 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'atto di appello di Giuseppe Riccio avverso la condanna per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, per la detenzione, fuori dell'abitazione e senza giustificato motivo, in particolare nel bagagliaio dell'autovettura su cui viaggiava, di una mazza da baseball, in Villa Literno il 5 luglio 2016.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giuseppe Riccio, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha correttamente argomentato nella rilevazione del vizio di genericità dei motivi di appello; rilevato, in particolare, che ha posto in evidenza l'assenza, al momento del controllo, del riferimento ad un giustificato motivo della detenzione della mazza da baseball; rilevato che nella sentenza di condanna si è chiarito che la mazza da baseball era priva di custodia e di altra eventuale attrezzatura sportiva e che l'imputato non fornì alcuna giustificazione; rilevato pertanto che la Corte di appello ha ben deciso nel rilevare che le deduzioni di impugnazione non si sono confrontate con tali dati, essenziali nella motivazione della condanna, e che la reiterazione dell'argomento circa la lunghezza della mazza e la sua riconducibilità al novero dei gadget sportivi si è pertanto connotato di genericità; rilevato che anche il motivo sulla pena è stato genericamente articolato a fronte di una pena irrogata nel minimo edittale; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il presidente Stefa o Fogini DEPOSITATA IN C