Cassation Court dismisses appeal against probation revocation due to clear statutory violations and lack of program utility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to revoke probation with retroactive effect. The Tribunal found that the defendant committed multiple violations shortly after the measure began, rendering the probation program merely a tool to secure the benefit rather than a genuine rehabilitation effort. The Court affirmed that the Tribunal's reasoning was logical and legally sound, rejecting the defense's claims of legal violation and lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 176 c.p.p.; Art. 177 c.p.p.: When probation is revoked due to clear violations occurring at the start of the measure, the court must assess the instrumentality of the program; if the program was used solely to obtain the benefit without genuine rehabilitation, the revocation is justified and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANINI MICHAEL nato a TORINO il 03/02/1990 avverso l'ordinanza del 17/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disposto la revoca, con efficacia ex tunc, della misura dell'affidamento in prova in casi particolari concessa a Michael Marianini, confermando altresì il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal Magistrato di sorveglianza.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Michael Marianini, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto delle plurime violazioni delle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura, consumate sin da subito rispetto all'inizio dell'esecuzione della misura stessa; rilevato che il Tribunale ha posto in evidenza che le condotte di violazione sono state tenute a circa un mese dall'inizio della misura e che il breve periodo di attuazione del programma è stato parzialmente deludente, cogliendo da detti elementi oggettivi la strumentalità del programma, nel senso che è stato richiesto al solo scopo di conseguire il beneficio penitenziario; rilevato che i rilievi di ricorso non inficiano, con il richiamo alle deduzioni fatte dall'interessato, la tenuta della motivazione e che il Tribunale di quelle deduzioni ha tenuto conto per quel che esse hanno rappresentato; rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla fissazione ex tunc della revoca, senza incorrere in illogicità manifeste e meno che mai in violazioni di legge; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co igliere estensore Il presidente Gius pe Sa alucia t...> -7* i' T A Z:.-› 1. A Stefano Mogini t N cAr4c