Cassation court dismisses appeal against surveillance court's refusal of probation and home detention due to lack of legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of probation and home detention for the applicant. The applicant argued a violation of law, but the court found the surveillance court's reasoning regarding social danger and lack of critical revision was sufficiently motivated. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a refusal of probation or home detention is inadmissible if the lower court adequately motivated its assessment of social danger and the applicant's lack of critical revision, rendering further legal challenges without basis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAISANU CONSTANTIN nato il 23/05/1975 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Constantin Baisanu di concessione della misura dell'affidamento in prova e di quella della detenzione domiciliare.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Constantin Baisanu, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, e ha ben spiegato le ragioni dell'affermazione che non ha posto in essere un serio percorso di revisione critica; rilevato che le critiche di ricorso sono pertanto manifestamente infondate e tendono a proporre una diversa valutazione del materiale informativo in atti, senza la prospettazione di violazioni di legge o di carenze di motivazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il c si re estenso