Ordinanza — n. 17422/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLAT ZIED CUI 030A7NM nato il 15/06/1982 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha condannato Zied Mallat (CUI 030A7NM) alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n 286, del 1998 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato, ne ha fatto rientro senza aver ottenuto la speciale autorizzazione, in Jesolo il 7 dicembre 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17422/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha condannato Zied Mallat (CUI 030A7NM) alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n 286, del 1998 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato, ne ha fatto rientro senza aver ottenuto la speciale autorizzazione, in Jesolo il 7 dicembre 2020.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLAT ZIED CUI 030A7NM nato il 15/06/1982 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha condannato Zied Mallat (CUI 030A7NM) alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n 286, del 1998 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato, ne ha fatto rientro senza aver ottenuto la speciale autorizzazione, in Jesolo il 7 dicembre 2020.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Zied Mallat, che ha dedotto vizi di violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla insussistenza dello stato di necessità e che i rilievi di ricorso sono reiterativi di doglianze rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito compiuta risposta con cui il ricorso non si è utilmente, confrontato; rilevato che la Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali la recidiva, reiterata ed infraquinquennale, debba essere applicata; che i rilievi di ricorso anche su tale punto non fanno che reiterare critiche già esposte in sede di appello e lì compiutamente esaminate con cui il ricorrente ha omesso di utilmente confrontarsi; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co igliere estensore Il