Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and failure to specify factual basis for evidence challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mario Adduci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Adduci argued that the Court of Appeal relied on non-existent evidence regarding the unavailability of a nearby pharmacy to justify his nighttime curfew violation. The court rejected this claim as too generic, noting the appellant failed to specify the actual state of the pharmacy or derive specific facts from the evidence file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is based on a generic argument without specifying the factual basis or the specific elements of the evidence file that support the alleged error.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDUCCI MARIO nato a AMENDOLARA il 31/08/1968 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Novara ha condannato Mario Adduci alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non ottemperava alle prescrizioni e in particolare non si asteneva dal frequentare pregiudicati e usciva di casa in orario notturno, in Novara il 10 luglio 2015.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Mario Adduci, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha dedotto l'utilizzazione di una prova inesistente per avere la Corte di appello affermato che la sera del fatto la farmacia più vicina al luogo dove fu controllato l'imputato era comunque a vari isolati di distanza e comunque a quell'ora era chiusa; rilevato che in tal modo la Corte ha affermato l'implausibilità delle deduzioni difensive in ordine alla ragione dell'allontanamento dell'imputato dall'abitazione; rilevato che l'eccezione di inutilizzabilità è affidata ad un motivo genericamente articolato, perché non specifica quale fosse la reale situazione in quel momento, ossia se l'imputato fu invece trovato nei pressi di una farmacia in quel momento aperta al pubblico e da dove tali elementi di fatto si ricavino all'interno del compendio probatorio; rilevato che, nei termini in cui è posta, la doglianza è inammissibile per genericità e perché in buona sostanza si risolve in una improponibile censura per la rivalutazione in sede di legittimità dei dati di prova; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il consiJIiere estensore Il presidente Giusy4D Santalucia DEPOSITATA Stefap Mogini IN CAN'