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Ordinanza — n. 17420/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for home detention due to irrevocable conviction for specific violent crimes under Art. 4-bis Ord. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17420/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Palmigiano inadmissible regarding his request for home detention. The lower court had rejected the measure because Palmigiano holds an irrevocable conviction for crimes listed in Article 4-bis of the Penal Code, which acts as a statutory bar to alternative sentencing. The Court upheld this decision, noting that the ineligibility stems from the nature of the offense rather than the inability to cooperate with justice.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis Ord. Pen.; The irrevocable conviction for crimes enumerated in Article 4-bis of the Penal Code constitutes an absolute obstacle to the application of home detention, rendering the applicant ineligible regardless of their cooperation with justice.

Parole chiave

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home detention eligibility irrevocable conviction bar Article 4-bis Penal Code alternative sentencing restriction Cassation inadmissibility capacità di subire la carcerazione permesso di promuovere un procedimento penale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis Ord. Pen.
Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative alla concessione della misura alternativa ponendo in evidenza che l'interessato è stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis I.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, Rv. 250277
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIGIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/07/1946 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di Giuseppe Palmigiano di concessione della misura della detenzione domiciliare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giuseppe Palmigiano, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative alla concessione della misura alternativa ponendo in evidenza che l'interessato è stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis I. n. 354 del 1975 (ord. pen.); rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "è causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis ord. pen., a nulla rilevando, a tal fine, la inesigibilità della collaborazione con la giustizia, posto che il rinvio operato dalla disposizione sulla detenzione domiciliare è al catalogo di reati di cui all'indicato articolo e non al suo contenuto" - Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, Rv. 250277 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il c sigliere estensore Il pres