Cassation court dismisses appeal against GIP order denying recognition of criminal continuity due to lack of factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the GIP's order inadmissible, upholding the rejection of the request to recognize criminal continuity. The lower court found no factual basis for continuity, citing a five-year gap between crimes and a lack of a single criminal intent. The court reasoned that the appellant's arguments did not undermine the logical coherence or exhaustiveness of the GIP's well-motivated decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal against a GIP order denying criminal continuity is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound, exhaustive, and based on the absence of factual elements proving a unitary criminal design.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONALUMI MAURIZIO nato a MILANO il 17/01/1960 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Milano - Giudice per le indagini preliminari -, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Maurizio Bonalumi di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Maurizio Bonalumi, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza non soltanto l'ampio intervallo cronologico tra i fatti, pari a quasi cinque anni, ma anche la mancanza di una unitaria finalità dei fatti di criminosi; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; rilevato che l'individuazione di uno scopo unitario di tutte le condotte illecite nella volontà di fronteggiare lo stato di insolvenza è il risultato di una ricostruzione delle vicende che il ricorso sovrappone a quella fatta dal giudice dell'esecuzione senza che sia in grado di indicare lacune o incoerenze della motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigliere estensore Gius pe SrTtalucia DEPOSITATA IN Cp,59f71,J.E.RIA MAG