Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-existent legal defect and unmotigable complaint under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosario Iorio inadmissible de plano regarding a conviction for illegal weapon possession and gunpowder detention. The appellant argued for a reduction in the maximum penalty based on generic mitigating circumstances, claiming a non-existent legal defect and a motivation flaw. The court rejected these grounds as they do not constitute admissible complaints under the Code of Criminal Procedure, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals must allege specific legal defects or motivation errors; complaints regarding non-existent legal issues or defects outside the scope of admissible grievances are inadmissible de plano.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/07/1983 avverso la sentenza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIa o udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Rosario brio ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di illegale detenzione di un'arma clandestina, di ricettazione e di detenzione illegale di cartucce. Il ricorrente ha lamentato la mancata riduzione nel massimo della pena per le attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha prospettato un vizio di legge inesistente e un difetto di motivazione che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 ere estensore Il presidente ntalucia Stefano Mogini DEPOSITATA IN CAP.:Cc-9 — 3 ,145\-2022