Italian Supreme Court dismisses appeal against prosecutor's order regarding probation sentence substitution as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal against the Public Prosecutor's order regarding the substitution of a custodial sentence with probation inadmissible. The defendant argued for recognition of fungibility, but the Court held that such orders are not subject to cassation review. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against public prosecutor orders in the execution phase are inadmissible to the Supreme Court as they initiate execution proceedings rather than appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA COSMO nato a MONASTERACE il 12/09/1960 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 della PROC.GEN.CORTE APPELLO di ROMAU;13 , udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Cosmo Leotta ha proposto ricorso contro il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha rigettato ila richiesta di riconoscimento della fungibilità, in riferimento alla pena in espiazione, di un periodo di carcerazione cautelare.
2. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento oggetto di ricorso non è impugnabile. Contro i provvedimenti del pubblico ministero in fase esecutiva l'interessato ha la possibilità di fare ricorso al giudice dando inizio non già ad un giudizio impugnatorio ma a procedimento di esecuzione. Gli atti del pubblico ministero della fase esecutiva non possono costituire oggetto diretto di un ricorso per cassazione, attesa la loro inoppugnabilità.
3. Alla luce di quanto statuito dall'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d iso 11 14 aprile 2022 Il cons estensore Il presidente Giuse S f o Mogini DEPOSITATA IN CA