Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to irrelevant interpretative solutions regarding conditional sentence revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maikol Cauteruccio's defense inadmissible. The appellant argued for specific interpretative solutions regarding the revocation of a suspended sentence, which the court found irrelevant and contrary to established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, comma 1, cod. pen.; Art. 168, comma 1, cod. pen.: Interpretative solutions proposed in cassation appeals that are irrelevant to the case or contradicted by settled case law must be rejected, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUTERUCCIO MAIKOL nato a BELVEDERE MARITTIMO il 19/06/1990 avverso l'ordinanza del 06/09/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Maikol Cauteruccio con la sentenza del 22 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2013.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Maikol Cauteruccio, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha proposto soluzioni interpretative che, oltre ad essere smentite da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sono pertinenti al caso in esame, palesandosi in gran parte del tutto ininfluenti anche accogliendo le prospettate soluzioni interpretative; rilevato che è appena il caso di rammentare che "ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio" - Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Rv. 267095 -; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il consi 'ere estensore Il presidente Giusep Santa lucia Stefano ogini e P o s ITATA CAS€93-5R