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Ordinanza — n. 17412/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation; generic criticisms rejected against adequate appellate reasoning on gun crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17412/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation, but the Court found the appellate judgment adequately addressed criminal responsibility regarding gun offenses. Consequently, the generic and unfounded criticisms were rejected due to the coherent reasoning present in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision is adequately motivated, and generic or manifestly unfounded criticisms do not constitute a valid ground for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation generic criticisms rejected criminal responsibility firearms court costs and fine spese di difesa accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSCIA ETTORE nato a MONTELLA il 26/05/1965 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli, dichiarata l'estinzione per prescrizione di alcuni episodi criminosi, ha rideterminato la pena inflitta a Ettore Coscia in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 1.900,00 di multa confermandone la responsabilità per reati concernenti le armi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ettore Coscia, che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine agli elementi di responsabilità e che le critiche di ricorso sono genericamente articolate e comunque manifestamente infondate a fronte della compiuta e coerente motivazione della impugnata sentenza; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il c sigliere estensore Il presidente Giu ntalucia Stefano Mogini DEPOSI TA TA IN CANCr:LI