Italian Court dismisses appeal for lack of continuity between crimes due to insufficient evidence of a single criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize a continuity of crimes between two prior convictions. The defense argued for a violation of law and requested an oral hearing, but the court noted the statutory procedure only allows written proceedings for such appeals. The court upheld the lower court's finding that the eight-year gap and lack of a unified criminal design invalidated the continuity claim, emphasizing that factual re-evaluation is prohibited in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of the continuity of crimes, limiting its review to the legality of the lower court's reasoning regarding the absence of a single criminal plan.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SABATINO nato a AIROLA il 31/03/1976 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Sabatino Napolitano di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Sabatìno Napolitano, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il difensore ha successivamente chiesto che "l'udienza venga celebrata nelle forme della discussione orale". La richiesta, atteso che il rito previsto dalla legge è quello dell'udienza camerale cd. non partecipata e quindi con contraddittorio meramente cartolare, è improponibile, non versandosi nelle situazioni disciplinate dalla legislazione emergenziale che consentono, a richiesta delle parti, la trattazione dei ricorsi con discussione orale.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice, previo compiuto esame dei fatti oggetto delle sentenze di condanna, ha rilevato l'assenza di elementi significativi della unicità del disegno criminoso e di ciò ha dato compiuta e coerente motivazione; rilevato che il ricorrente, attraverso una diversa lettura delle vicende, propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di sindacato di legittimità; rilevato che la valorizzazione, nel senso dell'assenza della unicità del disegno criminoso, dell'ampiezza della distanza temporale tra i fatti, ben otto anni, è tutt'altro che illegittima o illogica; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente Giuse lucia Stef no Mogini DEPOSITATA