Italian Court dismisses appeal against probation denial due to adequate social danger assessment and lack of procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Evacuo inadmissible regarding the denial of a special probation measure. The lower court had properly assessed Evacuo's social danger, highlighting his defiance of rules and risk of recidivism, while dismissing claims of omitted positive conduct evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and Evacuo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the trial court adequately motivated the decision on social danger and the defendant's objections do not undermine the reasoning or the prognostic evaluation of past conduct.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVACUO ANDREA nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/07/1979 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto H 1. Il Tribunale di sorveglianza di a rigettato la richiesta di Andrea Evacuo di concessione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari, confermando il rigetto disposto in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Andrea Evacuo, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, mettendo in evidenza il profilo, essenziale in vista della decisione sulla richiesta di misura alternativa, della dimostrata insofferenza alle regole e del fondato pericolo di recidiva; rilevato che le doglianze di ricorso, che censurano tra l'altro l'asserita omessa valutazione del positivo contegno serbato in costanza di restrizione, secondo quanto attestato nella relazione di sintesi, non inficiano la tenuta della motivazione; rilevato che il Tribunale non si è limitato a prendere atto dei precedenti e delle pendenze giudiziarie ma ne ha esaminato, con congruità di motivazione, la portata prognostica in riferimento diretto ad alcuni aspetto oggettivi delle condotte poste in essere dall'interessato; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente Giusee ShaIucia Stefa o M gini CrEi5-1.-Y