Ordinanza — n. 17405/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANO ANDREA nato a ROMA il 26/08/1974 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Andrea Damiano di concessione della misura dell'affidamento in prova e di quella della detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17405/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Andrea Damiano di concessione della misura dell'affidamento in prova e di quella della detenzione domiciliare.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANO ANDREA nato a ROMA il 26/08/1974 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Andrea Damiano di concessione della misura dell'affidamento in prova e di quella della detenzione domiciliare.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Andrea Damiano, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, mettendo in evidenza il profilo, essenziale in vista della decisione sulla richiesta di misura alternativa, della dimostrata insofferenza alle regole e del fondato pericolo di recidiva; rilevato che le doglianze di ricorso, che censurano tra l'altro l'asserita omessa valutazione del positivo contegno serbato in costanza di restrizione, secondo quanto attestato nella relazione di sintesi, non inficiano la tenuta della motivazione; rilevato che il Tribunale non si è limitato a prendere atto dei precedenti e delle pendenze giudiziarie ma ne ha esaminato, con congruità di motivazione, la portata prognostica in riferimento diretto ad alcuni aspetto oggettivi delle condotte poste in essere dall'interessato; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, tri favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente .Giuse Santalucia Stefano ogini DEPOSITATA IN CANCFt LERI