Ordinanza — n. 17403/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUCCIOLI ANDREA nato a MONTEROTONDO il 30/10/1996 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Andrea Petruccioli di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Andrea Petruccioli di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUCCIOLI ANDREA nato a MONTEROTONDO il 30/10/1996 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Andrea Petruccioli di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Andrea Petruccioli, che ha dedotto difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato, rilevando l'insussistenza di elementi di fatto da cui trarre l'unicità del disegno criminoso anche in ragione della distanza temporale tra i fatti criminosi; rilevato che le critiche di ricorso prospettano vizi di motivazione manifestamente infondati, facendo leva su indici esteriori quali la medesimezza del bene giuridico e del cd. modus operandi; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il presidente Gius pe Santalucia Stefiq Mogini DEPOSITATA IN CANCELI ERA - 3 2