Italian Court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of evidence for pre-planning at mafia entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the continuance between mafia association participation and specific homicide charges. The lower court found insufficient factual evidence that the defendant planned the murder of Antonino Dandò at the exact moment of joining the Amato-Pagano criminal group. The Court upheld this decision, noting that the appellant's arguments confusing general planning with specific intent were legally unfounded and would otherwise create an automatic statutory benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis c.p.; Art. 113 c.p.: The continuance between participation in a mafia association and subsequent crimes requires strict proof that the specific crimes were programmed precisely at the moment of joining the group, rejecting automatic statutory benefits based on mere association membership.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIANO EMANUELE nato a NAPOLI il 15/11/1988 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Napoli - Giudice per le indagini preliminari -, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Emanuele Baiano di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Emanuele Baiano, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere che al momento di adesione al sodalizio di tipo mafioso degli Amato-Pagano il ricorrente avesse programmato, nelle linee essenziali, la commissione dell'omicidio di Antonino Dandò, braccio destro di Carmine Amato; rilevato che le doglianze di ricorso - che censurano l'asserita confusione del momento programmatico del delitto, che si sostiene necessariamente generale ed astratto, con il concetto di dolo che invece richiede la previsione dello specifico evento - sono manifestamente infondate; rilevato infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza, "è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)" - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente Stef no Mogini Giusere intalucia DEPOSITATA IN CANCEL