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Ordinanza — n. 17401/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific contestation regarding the denial of criminal continuity bond recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Nebbia's appeal inadmissible for failing to specifically contest the reasons for the lower court's refusal to recognize the criminal continuity bond. The defendant argued a lack of motivation, yet the trial judge had already examined the facts and provided a complete and coherent explanation regarding the absence of significant elements of a single criminal design. Consequently, the appeal was rejected, and Nebbia was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment denying the recognition of criminal continuity is inadmissible if the specific grounds for the denial were not contested by the appellant, as the lower court's reasoning is considered sufficient when it explicitly addresses the lack of elements constituting a single criminal design.

Parole chiave

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criminal continuity bond inadmissible appeal lack of specific contestation single criminal design procedural defect Cassation appeal criminal law reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEBBIA LUIGI nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 03/03/1999 avverso l'ordinanza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Luigi Nebbia di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Luigi Nebbia, che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che le ragioni per le quali il giudice ha negato il riconoscimento del vincolo di continuazione non sono state specificamente contestate dal ricorrente; rilevato che il giudice, previo compiuto esame dei fatti oggetto delle sentenze di condanna, ha rilevato l'assenza di elementi significativi della unicità del disegno criminoso e di ciò ha dato compiuta e coerente motivazione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il ci s liere estensore Il presidente Giu p Santa cja Stefap Mogini DEPOSITATA IN CANCELLERIA -