Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding accessory bankruptcy penalties within statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the claim that the lower court lacked motivation for setting accessory bankruptcy penalties. The appellant argued the sentence was unmotivated, but the court found the penalty was sensibly lower than the statutory average and only slightly higher than the main sentence. Consequently, the court ruled that no specific justification was required because the sentence did not exceed the statutory median or show a significant disparity in sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A specific judicial motivation is required only when accessory penalties exceed the statutory average or when a significant disparity exists between the main and accessory sentences; otherwise, the general statutory criteria suffice.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ROBERTO nato a LUCERA il 13/06/1971 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a Roberto Pinto, condannato per il reato di bancarotta preferenziale alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, fissandola in anni due.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Roberto Pinto, che ha dedotto difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha fissato la durata delle pene accessorie in misura sensibilmente inferiore alla media edittale; rilevato che la Corte di appello ha fatto richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e che la durata delle pene accessorie è stata individuata in una misura di poco superiore a quella della pena principale; rilevato che un obbligo di specifica motivazione sussiste solo ove "la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale ..., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo" - Sez., n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668 -. ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigli e estensore Il presidente Gius pp S talucia Stefano Mogini 1:3! ti P O S I TA